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Il tema di sicurezza e tutela del lavoratore il Dlgs. n. 81/2008 stabilisce in capo al datore di lavoro e ai suoi preposti tutta una serie di obblighi per prevenire qualsivoglia evento lesivo, la violazione dei quali determina l’insorgere della responsabilità penale in capo a detti soggetti. In particolare, gli artt. 18 e 19 della predetta normativa pongono quali siano i precetti che il datore, il dirigente e i preposti sono obbligati a seguire per evitare o meglio prevenire il verificarsi di eventi che possano cagionare infortuni al lavoratore o a terzi nell’ambiente di lavoro. A prescindere da tutte le regole elencate nelle disposizioni richiamate è interessante individuare quale sia la esatta nozione di ambiente di lavoro, circostanza che rende applicabili, in caso di inosservanza delle norme, le relative sanzioni statuite dalla medesima legge agli art. 55 e seguenti. La definizione dei confini dell’ambiente di lavoro è quindi di ferale importanza, da essi dipende nel caso si verifichino infortuni, il riconoscimento della responsabilità penale in capo al datore con le relative conseguenze. Su detta individuazione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (sent. n. 31478 del 26/05/2022 quarta penale). La fattispecie sottoposta agli ermellini riguardava l’infortunio occorso alla persona offesa, terza ed estranea al rapporto di lavoro, che perdeva la vita in seguito ad una manovra effettuata da un mezzo meccanico ed automatizzato adibito alla raccolta della spazzatura. Nel procedimento penale venivano coinvolti come soggetti ritenuti responsabili il legale rappresentante della società incaricata della rimozione dei rifiuti nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della medesima società ed infine il preposto con funzioni di capo servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del Dlgs n. 81/2008. Il fatto avveniva in un’area pubblica. L’autista non potendo effettuare manovra per invertire il senso di marcia del mezzo, operazione impedita dalle imponenti dimensioni della macchina, procedeva a retromarcia con l’ausilio degli specchi retrovisori nonché della telecamera; a causa di un cono d’ombra non coperto dai predetti ausili non rilevava la presenza della persona offesa, travolgendola e cagionandone la morte. I due giudici del merito ritenevano sussistere la responsabilità penale del datore e degli altri due soggetti (responsabile della prevenzione e protezione nonché il capo servizio preposto). Sia il Tribunale che la Corte d’Appello ritenevano che l’evento si fosse verificato nell’ambiente di lavoro, pur essendo avvenuto in un’area pubblica e in danno di un soggetto terzo non  avente alcun rapporto di lavoro con l’a zienda. In particolare, i giudici del merito ritenevano non solo che il luogo dove è avvenuto l’evento dovesse considerarsi “luogo di lavoro” ma che, in ragione di ciò, tale fattispecie avrebbe dovuto essere prevista e quindi inserita nel D.V.R. (documento di valutazione del rischio) determinando detta omissione la responsabilità, anche sotto questo profilo, dei soggetti imputati. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dagli imputati definendo in motivazione i limiti della nozione di “luogo di lavoro”. Il giudice di legittimità ha ritenuto dovesse escludersi l’aggravante del fatto avvenuto in violazione delle norme sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro chiarendo che perché sussista la fattispecie è necessario che venga violata una regola cautelare volta ad eliminare o a ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo all’uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa (richiamando come conforme sul punto la sent. n. 32899 del 08/01/2021 sezione quarta sulla questione riguardante la tragedia di Viareggio del 2009). La Corte ha quindi concluso che l’incidente è avvenuto si durante lo svolgimento di un’attività lavorativa ma non con la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro perché il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della gestione del datore di lavoro inerendo più a quello della circolazione stradale.

Avv. Roberto Villani