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INTERVENTO CONVEGNO

LE MOLESTIE SUL LAVORO, PREVENZIONE TUTELE E RISARCIMENTO DEL DANNO

20 maggio 2026

In data 20 maggio 2026, in modalità streaming https://www.youtube.com/watch?v=u5BnsXe3U2Y per la formazione a distanza degli avvocati, si è tenuto il convegno riguardante le molestie sul lavoro; detto convegno è stato organizzato dalla Commissione Diritto del Lavoro presso l’Ordine degli Avvocati di Roma ed in particolare dalla sub commissione che si occupa e studia le  discrininazioni in ambito lavorativo. In qualità di relatore e componente di entrambe le commissioni rimetto qui una relazione scritta su cui si è basato il mio intervento, avente ad oggetto gli aspetti penalistici della questione.

La questione delle molestie sul lavoro è in fieri e si sta sviluppando prevalentemente mediante le pronunce giurisprudenziali. Infatti, ad oggi, non esiste il reato di molestie sul lavoro e la nozione va ricavata con riferimento ad altre fattispecie rinvenibili nel codice penale e in altre disposizioni di legge in particolar modo essendo l’ambito di riferimento quello del luogo dove viene svolta la prestazione di lavoro, come norme cardine vanno prese a riferimento l’art. 2087 c.c. nonché il Dlgs 198/2006; innanzitutto deve essere inquadrato il concetto di “molestia”. Secondo un’interpretazione prevalente è molestia ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di una persona con azione durevole o momentanea; non è necessario che tale condotta integri (anche) un serio attentato al bene della integrità morale della persona offesa.  Tali elementi della fattispecie criminosa sono stati mutuati anche dalla dottrina.

Nel codice penale la “molestia” è contemplata nell’art. 660 c.p. ed è rubricata come contravvenzione; la fattispecie si integra quando in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono taluno con petulanza o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa tranne che il soggetto passivo sia rappresentato da persona incapace per età o infermità; la pena è dell’arresto fino a sei mesi

o con ammenda fino a euro 516,00. Si intuisce subito che tale previsione non appare di primo acchito quale rimedio efficace sia perché di carattere generale e quindi potrebbe essere difficoltoso dimostrare un’attività esercitata nei confronti del lavoratore/trice con finalità discriminatorie, inoltre la tenuità della sanzione afflittiva si pone come debole deterrente per prevenire ed evitare la commissione del fatto. Da ultimo per tali tipi di reati di carattere contravvenzionale, sovente si concludono con la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero che ne evidenzia la natura civilistica rimandando così l’eventuale accertamento del diritto e del conseguente risarcimento ad altra giurisdizione. La giurisprudenza di legittimità ha comunque riconosciuto l’integrarsi di tale fattispecie quando “ la condotta consiste nel rivolgere alla persona offesa battute a sfondo sessuale ed insistenti domande attinenti alla sua sfera intima”; questo anche qualora la condotta si sia verificata in una sola occasione specificando che “Il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri”. (Cassazione penale sezione prima 18142/2024).

In ragione di ciò appare più efficace e praticabile, qualora ne ricorrano i presupposti, la strada della fattispecie prevista dall’art. 612 bis c.p.: atti persecutori. In tale contesto il fatto che viene punito è rappresentato dalla minaccia o molestia portata con condotte reiterate che provoca un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita; La pena prevista, salvo che il fatto non costituisca reato più grave è quella della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in ambito lavorativo i comportamenti del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, realizzano uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis cod. pen. (Cass., 21 agosto 2024, n. 32770). Ma vi è di più! La medesima disposizione di legge stabilisce che la pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Si intuisce come in questo caso in primo luogo l’afflittività della sanzione si pone potenzialmente come barriera più efficace, considerato l’aumento della pena (da un terzo a due terzi) nel caso in cui la persona offesa sia una donna che rifiuti il controllo e/o il possesso del dominio da parte di chi agisce. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi (termine più lungo rispetto a quello ordinario di tre), la remissione può essere solo in ambito processuale, è irrevocabile nel caso in cui il fatto sia riconducibile al secondo comma di cui all’art. 612 c.p. (minacce gravi e reiterate). Tuttavia, la medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato che il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, non vi è dubbio possa estrinsecarsi in varie forme di molestie; sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato» (Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2020, n. 23375).

In altri termini le molestie sono anche state ricondotte nel reato di cui all’art. 610 c.p. Violenza privata cioè quando l’agente con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa; la pena prevista è della reclusione fino a quattro anni; il reato si persegue a querela della persona offesa salvo i casi di fatti commessi in danno di persone incapaci.

In tema di violenza privata la Suprema Corte (V Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 4567 del 1 febbraio 2024) ha precisato che sussiste il reato quando la coartazione psicologica come azione adeguata a “indurre le persone offese a tollerare atteggiamenti e comportamenti altamente lesivi della loro libertà morale“. Il caso deciso ha riguardato le azioni del datore di lavoro “che costringevano le dipendenti a tollerare un clima lavorativo oltremodo ostile ed insidioso nonché a scoraggiarle, anche mediante la messa in atto di meccanismi ritorsivi, dall’intraprendere qualsivoglia tipo di iniziativa in grado di contrastare la sua condotta”. In sostanza il Giudicante individua un quid pluris, oltre la minaccia e la violenza in sé, consistente nel condizionamento pro-futuro delle azioni delle persone offese, soggiogandole così da costringerle a “una condotta meramente omissiva, funzionale all’esercizio di un controllo sulla libertà psichica delle vittime e ad evitare qualsivoglia elemento di contrasto all’imposizione della sua (dell’imputato) volontà”».

Da ultimo non può non essere affrontato la situazione di fatto relativa alle molestie di carattere sessuale. Tale fattispecie è riconducibile all’art. 609 bis c.p. “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. In primo luogo deve essere stigmatizzato che nell’ambito lavorativo spicca nella fattispecie la locuzione “mediante abuso di autorità”. L’abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali” (Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 27326). Per completezza devono essere delineati i confini di ciò che viene considerato rientrante nella nozione di atto sessuale. La giurisprudenza ha individuato una serie di ipotesi non tassative che devono essere valutate di volta in volta nel caso concreto. A prescindere dagli atti riguardanti la congiunzione carnale tot court , sempre ritenuti punibili, Devono includersi i toccamenti, i palpeggianti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica”.

Più recentemente, la Suprema Corte ha indicato che “nel concetto di atti sessuali di cui all’art. 609 bis c.p., bisogna far rientrare non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente (Cass. Pen., Sez. III, n. 44246 del 18.10.2005 ); pertanto, tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompero anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo(Cass. Pen., Sez. III, n. 12425 del 26.3.2007)

Sul piano probatorio riferito a quest’ultima ipotesi di reato (molestie sessuali) una recentissimo arresto della Corte di Cassazione (Cassazione sesta penale 3 febbraio 2026 n. 4339) ha ritenuto non sussistente il reato di calunnia in capo alla persona offesa la cui denuncia di aver subito molestie sessuali era stata ritenuta non fondata. La vicenda ha riguardato una donna lavoratrice di una tabaccheria la quale denunciava di aver subito reiterate molestie sessuali durante l’orario di lavoro telefoniche dai propri colleghi. Il contesto lavorativo in questione era caratterizzato da forte conflittualità essendo stato licenziato uno dei colleghi a seguito di riferiti ammanchi di cassa. Il Pubblico ministero svolte le indagini, non avendo rinvenuto sufficienti elementi probatori, assenza di testimoni, chiedeva l’archiviazione; in ragione di ciò la donna veniva poi condannata per calunnia per aver falsamente denunciato i colleghi accusandoli di essere autori di molestie sessuali nei suoi confronti. La sentenza di condanna veniva poi confermata in appello. A seguito del giudizio di legittimità è stato evidenziato che se si accettasse come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa, si introdurrebbe surrettiziamente nell’ordinamento la calunnia presunta, ritenendo calunniatore chi ha denunciato senza riuscire a provare o a giustificare l’accusa, facendo persino ricadere sul denunciante anche il mancato accertamento di reati non dimostrabili per le circostanze in cui si sono svolti (in assenza di testimoni), per la capacità dissimulatrice dell’autore (inquinamento delle prove) e/o per carenze nella conduzione dell’attività investigativa o per omissioni istruttorie del giudicante.
L’ulteriore
effetto paradossale di attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia, come avvenuto nella specie, sarebbe poi non solo quello di disincentivare ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose ma anche, e soprattutto, di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall’ordinamento ex art. 94-quater cod. proc, pen., privando loro della tutela dei propri diritti, perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni.

Sempre in tema di molestie sessuali sul lavoro in ordine alla responsabilità del datore di lavoro anche se non ha commesso personalmente i fatti che integrano la fattispecie di reato la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Penale, Sez.III, 23 novembre 2023 n.47018), in un caso avente ad oggetto un caso di violenza sessuale di un infermiere su una paziente in ospedale e la relativa responsabilità civile del datore di lavoro, la Suprema Corte ha ribadito che “è pacifico in giurisprudenza che è sempre configurabile la responsabilità del datore di lavoro datore di lavoro anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali”. Stesso dicasi in un caso di responsabilità della Pubblica amministrazione per gli atti sessuali commessi da un’insegnante; stesso orientamento in un in un caso di poliziotto che aveva commesso la violenza sessuale nelle camere di sicurezza ai danni di una detenuta;

medesima interpretazione in un caso di responsabilità della società di trasporti riconosciuta anche la responsabilità della società di gestione delle linee del bus rispetto agli atti sessuali commessi dall’autista), purché l’adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è stato preposto costituiscano un’occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. Tale responsabilità per fatto altrui prescinde dal modello organizzativo utilizzato come specificato nei casi di responsabilità per fatto dell’amministratore

(Sez.4, n.32899 del 08/01/2021)”.

Responsabilità che assume il carattere penale qualora il datore di lavoro sia a conoscenza dei fatti criminosi e ometta di prendere provvedimenti essendo punibile in concorso con l’autore del reato.

Roberto Villani