Pubblicità

Il tema della sicurezzae tuteladel lavoratoreresta di strettaattualità. Nonostantela normativa emanata nel corso degli anni ancora alto è il tributo dei prestatori dilavoro che restano vittime diincidenti nello svolgimentodella prestazione lavorativa, in molti casi pagando con la vita. Fermo restando quanto disposto dalle leggi che si sono succedute nel corso di quasi sessanta anni, ci riferiamo in principio al D.P.R. n. 1124/1965, istitutivo dell’INAIL, che per primo si è proposto l’aspetto della tutela del lavoratore sotto il profilo delle garanzie a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale concretandosi nell’indennizzo della vittima. La questione è stata affrontata poi sotto il profilo della prevenzione prima con il Dlgs. n. 626/1994 (testo unico per la sicurezza sul lavoro), che ha recepito direttive europee, si è iniziato a prevedere sia figure di controllo all’interno del posto di lavoro che a delimitare con più precisione le responsabilità del datore di lavoro, sia sotto il profilo civile che sotto quello penale. Poi con il successivo Dlgs. n. 81/2008 si è tentato di semplificare l’impianto normativo del precedente testo unico introducendo sanzioni penali anche in ipotesi di lesioni e omicidio colposo del lavoratore. Quello che qui ci interessa però affrontare è la responsabilità del datore di lavoro per i reati colposi di evento che cagionano gli infortuni nello svolgimento del rapporto di lavoro. Sul tema l’impianto normativo di riferimento è costituito dal Dlgs. n. 231 del 2001 più volte modificato ed integrato negli anni a seguire la sua entrata in vigore. La legge ha introdotto una responsabilità penale per il datore di lavoro che esercita la propria attività sotto forma di ente, inteso come forma organizzativa collettiva dotata di una certa autonomia organizzativa anche se priva di personalità giuridica; la normativa non è applicabile agli enti pubblici; non è altresì riferibile all’impresa esercitata
in forma individuale. In particolare, l’art. 5 della predetta legge statuisce che l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Sul punto, una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 20559 del 24/03/2022 sezione terza penale) ha definito i confini interpretativi dei criteri del
menzionato articolo 5 circa l’imputabilità all’ente del fatto reato. La vicenda, drammatica, riguarda dei fatti in cui persero la vita cinque persone intente ad operazioni di pulitura di un tank container utilizzato precedentemente per il trasporto di zolfo liquido; il decesso veniva causato dalle esalazioni di acido solfidrico ancora presente all’interno
delle cisterne. Il processo penale vedeva imputati una serie di soggetti, in virtù di una catena di rapporti e contratti di appalto stipulati per eseguire le predette operazioni di bonifica. In particolare, detta attività, inopinatamente e in maniera a dir poco superficiale veniva affidata a personale non specializzato per tale delicata e pericolosa operazione. In ragione di ciò sono seguite una serie di condanne, sia in primo grado che in appello, quest’ultima sentenza è stata impugnata innanzi il Giudice di legittimità. La Suprema Corte nell’acco – gliere il ricorso proposto da una delle società condannate, che si professava estranea alla responsabilità dell’evento colposo, ha chiarito quali
sono i criteri interpretativi dell’art. 5 del Dlgs. 231/2001 con riferimento al cosiddetto “interesse” dell’ente ivi richiamato. Il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse, da riferire alla condotta del soggetto agente, e non all’evento, ricorre quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento. Il criteri di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad una iniziativa estemporanea senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.
Avv. Roberto Villani