
Illegittimo il licenziamento per inadempimento della prestazione lavorativa intimato a seguito di controlli di un agenzia investigativa
Il diritto da parte del datore di lavoro di controllare la corretta esecuzione della prestazione lavorativa, quindi l’esatto adempimento dell’obbligazione, trova dei limiti nel divieto posto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20/05/1970 n. 300); in particolare detta disposizione stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Tale disposto trova una esimente nel non essere applicata agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Inoltre, come precisa l’ultimo comma della predetta disposizione, le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La ratio della norma è quella di utilizzare tali strumentazioni per esigenze legate alla organizzazione e alla produzione con finalità di tutela del patrimonio aziendale (c.d. controlli difensivi) e quelle legate alla sicurezza dello svolgimento della prestazione lavorativa; il tutto previo accordo con le rappresentanze sindacali e con tutela della privacy dei lavoratori. Il punto è fino a dove può spingersi il datore di lavoro nell’ambito della tutela del patrimonio aziendale e se può, per tale scopo, avvalersi dell’ausilio di soggetti esterni all’organico aziendale come ad esempio un’agenzia investigativa. La questione è stata affrontata da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sez. Lavoro 20/06/2024 n. 17004). Il giudice di legittimità ha cassato una sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto il licenziamento per giusta causa del lavoratore, intimato a seguito di controlli effettuati da un agenzia investigativa incaricata di seguire il lavoratore che ne aveva monitorato gli spostamenti anche tramite l’ausilio di telecamere nascoste. Tramite detta attività investigativa scaturiva che il lavoratore si allontanava durante l’orario di lavoro e che risultava svolgere altra attività lavorativa. La Suprema Corte, uniformandosi a suoi precedenti orientamenti, ha ritenuto invece la illegittimità del licenziamento. Il controllo da parte dell’imprenditore tramite un’agenzia di investigazione, quindi tramite soggetti esterni all’azienda e senza l’accordo con le rappresentanze sindacali è vietato. In particolare gli “ermellini” hanno ribadito che la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 300 del 1970 -secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti; ma l’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza.
Avv. Roberto Villani
