
Una recente sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, (Sezioni Unite 29/07/2021n. 21761), ha statuito un importante principio di diritto in tema di destinazione degli immobili in caso di divorzio congiunto o separazione consensuale. In primo luogo, è bene rammentare che il divorzio congiunto e la separazione consensuale sono due fattispecie devolute al Tribunale che esercita l’attività giurisdizionale non in sede contenziosa ma nell’ambito della c.d. volontaria giurisdizione; in poche parole il Tribunale non è adito per dirimere una controversia, perché le parti hanno già raggiunto un accordo, ma per verificarne la legittimità, atteso che che si tratta di diritti fondamentali cui la legge pone particolare attenzione. Viceversa, quando non vi è accordo tra i coniugi, il Tribunale giudica in sede contenziosa trattandosi, in questo caso, di separazione e divorzio giudiziale. La questione affrontata dalla Suprema Corte parte da lontano e nel corso dei lustri si sono avvicendate decisioni di segno contrario, il che ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite proprio per enunciare un principio di diritto cui si devono uniformare i giudici sia di merito che di legittimità. Oggetto del vaglio degli ermellini è stato giudicare la legittimità delle clausole riguardanti la destinazione esclusiva degli immobili o di altri diritti reali, in favore del coniuge o degli altri componenti della famiglia, inserite nel verbale di divorzio(congiunto) e/o separazione (consensuale) ed in particolare l’efficacia traslativa di tali diritti senza dover effettuare un ulteriore passaggio innanzi al notaio. Nel corso degli anni la giurisprudenza di merito ha sempre ritenuto non sufficiente, per ottenere l’efficacia traslativa dei diritti, il mero inserimento nel verbale di separazione e/o divorzio richiedendo il necessario e successivo intervento del notaio. Tale interpretazione è stata sempre motivata con riferimento alla legge n. 52/1985, ritenendo, in maniera restrittiva, che le dichiarazioni rese dalle parti in ordine al trasferimento degli immobili e di altri diritti reali, con contestuale individuazione dei beni oggetto di trasferimento, potessero essere rese solo innanzi al notaio e non anche al cancelliere del Tribunale che è anch’esso pubblico ufficiale. L’arresto in esame ha, nell’enunciare il principio di diritto, affermato invece che “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Fermo restando che sarà poi onere delle parti provvedere alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari affinché i trasferimento sia opponibile ai terzi. In ragione di ciò, sarà opportuno che ciascun Tribunale si organizzi, magari con modulistica adeguata, al fine di agevolare e consentire la realizzazione in concreto di questo importante principio di diritto e di civiltà.
Avv. Roberto Villani
