
DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA SINDACALE: LIMITI
Il diritto alla manifestazione del pensiero e la conseguente espressione con ogni mezzo di diffusione è uno dei diritti fondamentali tutelati dalla nostra Carta Costituzionale (art.21). In particolar modo nel precetto costituzionale viene messo in rilievo che la “stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure” norma che si pone come baluardo per la democrazia. Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dall’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) che corrobora quanto stabilito dall’art. 21. Uno degli ambiti dove tale diritto di rango superiore si esercita è rappresentato dall’attività sindacale. Infatti, l’esercizio dell’attività sindacale sovente è caratterizzato da comunicazioni tra le quali un ruolo importante hanno quelle a mezzo stampa. Il progresso tecnologico ha prodotto un ampliamento dei mezzi di diffusione del “pensiero” e dell’informazione oltre quello della stampa tradizionale. Nonostante il progresso il volantino con le rivendicazioni sindacali, distribuito o affisso, resta ad oggi un metodo di comunicazione ancora molto diffuso. Di contro, per una necessaria contemperazione di interessi tale libertà di pensiero e con essa il diritto di critica, incontrano il loro limite nel divieto di offendere l’altrui reputazione; l’art. 595 del codice penale stabilisce in caso di diffamazione a mezzo stampa mediante l’attribuzione di un fatto determinato la reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a 516,00 euro. Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass sez. quinta penale n. 45626 del 13/10/2023) ha ribadito e chiarito i confini del diritto di critica e della cosiddetta “continenza”. Il caso è rappresentato dalla diffusione di un volantino ad opera di sindacalisti che contestavano in maniera colorita il capo della vigilanza e le modalità nelle quali svolgeva il monitoraggio e controllo, definendolo: “sceriffo” e “caporale”, “più si muove e più fa danni descrivendolo altresì con espressione dialettale corrispondente all’italiano “arancino” al fine di storpiarne volutamente il cognome. Nel medesimo volantino venivano mosse altresì critiche sulla strategia aziendale adottata dal datore di lavoro; il testo di detto volantino veniva poi pubblicato su un quotidiano locale. In ragione di ciò venivano querelati i quattro sindacalisti autori del volantino e il direttore responsabile del quotidiano.
In primo grado il Tribunale condannava i prevenuti a pena pecuniaria disponendo il risarcimento dei danni in favore della persona offesa; La Corte d’appello riformava la sentenza di primo grado riducendo la pena nei confronti di uno degli imputati. Il Giudice di legittimità, partendo da quanto stabilito dall’art. 10 CEDU e soprattutto facendo riferimento alle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, ha evidenziato e rammentato che in primo luogo si deve aver riferimento alla “verità del fatto narrato” al fine di accertare se le divulgazioni lesive dell’onore e della reputazione siano da ritenersi “giustificabili”, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest’ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva “eccessiva”, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando poi quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Sulla base di detti principi la Corte ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato, atteso che l’espressione, da parte di soggetti titolati a farlo (in quanto rappresentanti sindacali), di espressioni di dissenso nei confronti di un dirigente aziendale giudicato, per così dire, inutilmente zelante rispetto a determinate sue mansioni sono state usate espressioni critiche dal tono non “indubitabilmente” offensivo così come non hanno tono “indubitabilmente” offensivo la descrizione delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nonché l’appellativo recante la storpiatura del cognome.
Avv. Roberto Villani
